Un’analisi delle norme che regolano le proroghe contrattuali e le loro conseguenze sui lavoratori della scuola
Nelle scuole, garantire un servizio regolare è fondamentale per il buon funzionamento e per la serenità di studenti e personale. Quando un insegnante o un collaboratore scolastico si assenta per un periodo prolungato, è necessario nominare un supplente.
Ma cosa succede se il titolare cambia il motivo della sua assenza? Ad esempio, passa dalla malattia a un congedo parentale?
In questi casi, le norme prevedono che il supplente in servizio possa continuare senza bisogno di nuove convocazioni. Questo principio assicura stabilità per gli studenti e semplifica la gestione amministrativa delle scuole.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il sistema delle supplenze è regolato da norme come il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), il Decreto Ministeriale 131/2007 e l’Ordinanza Ministeriale 112/2022.
Secondo queste regole, se il titolare continua ad assentarsi, anche con motivi diversi, il supplente ha diritto a una proroga automatica del contratto. In particolare, l’articolo 13, comma 11, dell’OM 112/2022 spiega che il contratto del supplente deve essere prorogato se l’assenza del titolare prosegue senza interruzioni significative. Questo vale sia per i docenti che per il personale ATA.
Perché garantire la continuità delle supplenze è importante?
Permettere al supplente di continuare il proprio incarico è essenziale per evitare disagi organizzativi e didattici. Gli studenti, ad esempio, hanno bisogno di rapportarsi sempre con la stessa persona per mantenere un percorso di apprendimento stabile. Lo stesso vale per il personale scolastico, che può contare su una gestione senza interruzioni.
Prorogare il contratto al supplente già in servizio elimina anche il bisogno di ripetere le convocazioni ogni volta che cambia il motivo dell’assenza del titolare, semplificando il lavoro delle segreterie e rendendo tutto più efficiente oltre che meno dispendioso per le casse.
Cosa prevede la legge sulla proroga del contratto?
La normativa stabilisce che il supplente in servizio può continuare a lavorare se il titolare prolunga la sua assenza, anche per ragioni diverse. Per esempio, un docente assente per malattia che passa a usufruire di permessi previsti dalla legge 104 consente al supplente di restare in carica senza dover firmare un nuovo contratto.
In caso delle sospensioni delle attività didattiche?
Un’altra situazione riguarda le sospensioni delle attività scolastiche, come durante le vacanze di Natale. In questi casi, il supplente già in servizio ha diritto a riprendere il lavoro quando le lezioni ripartono, senza bisogno di una nuova convocazione. L’Ordinanza Ministeriale 112/2022 prevede che la continuità sia garantita in modo automatico, a patto che l’assenza del titolare prosegua.
Proroga contrattuale: chi ha diritto quando c’è un supplente del supplente?
La questione della proroga del contratto nel caso di un “supplente del supplente” è tornata al centro dell’attenzione in seguito a un episodio recente. Una collaboratrice scolastica, infatti, si è trovata senza continuità contrattuale dopo essersi ammalata prima della scadenza del suo incarico. La scuola ha applicato l’articolo 7, comma 4, del DM 13 giugno 2007, che stabilisce:
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
In base a questa norma, se il primo supplente è assente per motivi diversi dall’interdizione obbligatoria o dalle gravi complicanze legate alla maternità (ad esempio, per congedo parentale o malattia), il diritto alla proroga spetta esclusivamente al supplente effettivamente in servizio al momento della scadenza del contratto precedente.
La regola generale
Quando si verifica la situazione di un “supplente del supplente”, il contratto viene prorogato al docente o al collaboratore che si trova effettivamente in servizio alla data di scadenza del precedente incarico. L’unica eccezione riguarda i casi in cui il primo supplente è assente per interdizione obbligatoria o per complicanze legate alla gravidanza: in queste circostanze, la proroga spetta sia al primo supplente che al supplente effettivamente in servizio.
Questo sistema dovrebbe garantire la continuità del servizio scolastico, ma a nostro avviso finisce per limitare in modo eccessivo i diritti dei lavoratori. L’applicazione rigorosa di questa norma rischia di generare disparità e ingiustizie difficilmente accettabili. Per questo auspichiamo un cambiamento significativo nel prossimo CCNL e nelle norme correlate, affinché si possa assicurare un maggiore equilibrio tra le esigenze del servizio e la tutela dei lavoratori.
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