Una delle domande che ci viene posta più frequentemente è: “Quanto tempo ho per prendere servizio?” Per rispondere a questa e ad altre domande sulla presa di servizio del personale docente e ATA, abbiamo creato questa mini guida con FAQ.
Personale ATA:
- Supplenze pari o superiori a 30 giorni: la proposta di assunzione deve essere inviata con almeno 24 ore di preavviso. L’accettazione avviene telematicamente e la presa di servizio deve avvenire entro le 24 ore successive, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente (OM 88/2024, art. 13).
- Supplenze inferiori a 30 giorni: il preavviso minimo è di 12 ore (OM 88/2024, art. 13).
- Supplenze brevi fino a 10 giorni (scuole dell’infanzia e primaria): sono previste procedure rapide di convocazione e una presa di servizio immediata, supportata dal sistema informativo ministeriale (OM 88/2024, art. 13). Se non si riesce a prendere servizio immediatamente, la scuola può decidere di assegnare la supplenza a un altro candidato. In alcuni casi, la scuola può valutare la situazione, ma non è obbligata ad attendere se vi sono altri candidati immediatamente disponibili.
Queste disposizioni si applicano alle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024-2027 (DM 89/2024).
Docenti:
- Docenti neoassunti in ruolo o con incarico annuale (31 agosto o 30 giugno): l’obbligo di presa di servizio è fissato di solito per i primi di settembre. Il differimento della presa di servizio è ammesso solo per giustificato motivo (malattia, forza maggiore). Se il differimento non è motivato, si rischia la decadenza dalla nomina (DPR 3/1957, art. 9 e Dlgs 297/1994, art. 560).
- Supplenze da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta l’esclusione dalle graduatorie per l’anno scolastico in corso (OM 88/2024, art. 13).
Presa di servizio differita: ecco cosa è, e a cosa serve:
La presa di servizio differita si verifica quando un lavoratore, sia docente che ATA, non prende servizio nella data stabilita, ma a una data successiva per motivi giustificabili.
Riferimenti normativi
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale della scuola:
- Articolo 2 del CCNL: stabilisce la data di inizio e la modalità di presa di servizio per il personale scolastico. La data di inizio può essere differita nei casi previsti dalla legge o per motivi di salute, familiari, o amministrativi.
- Legge 107/2015 (Buona Scuola):
- Riguarda il personale docente e prevede delle disposizioni per la mobilità e la presa di servizio, in cui può essere concesso un differimento per situazioni particolari, come l’impossibilità di raggiungere la sede di servizio in tempo utile o per malattia.
- D.M. 131/2007 (Norme relative alla mobilità e alle supplenze):
- Stabilisce che la presa di servizio può essere differita, ma solo se giustificata da motivi documentati e previa richiesta. È necessario che il dipendente (sia docente che ATA) faccia una richiesta formale di differimento della data di presa di servizio.
- Legge 104/1992 (per i soggetti con disabilità):
- Se il lavoratore assiste un familiare in situazione di disabilità e ha diritto a fruire dei permessi previsti dalla Legge 104, in alcune circostanze può essere autorizzato a differire la presa di servizio.
Quando la presa di servizio può essere differita?
- Motivi di salute: Se un dipendente è malato e non è in grado di prendere servizio nella data stabilita, può essere autorizzato a differire la presa di servizio, con presentazione del certificato medico.
- Cause di forza maggiore: Problemi relativi alla famiglia (come malattia grave di un familiare), o difficoltà nel raggiungere la sede scolastica possono giustificare una richiesta di differimento.
- In caso di trasferimento o mobilità: Se il dipendente ha cambiato sede di servizio (ad esempio, in seguito a trasferimento per motivi di mobilità), potrebbe richiedere un differimento della presa di servizio.
La richiesta di presa di servizio differita va solitamente presentata in forma scritta e giustificata con idonea documentazione. Le richieste sono valutate dalla Dirigenza scolastica che decide in base alla normativa vigente e alla specificità del caso.
FAQ
Domande frequenti sulla presa di servizio del personale ATA
- La scuola deve avvisarmi per forza tramite email o può chiamarmi per offrirmi una supplenza?
La scuola può contattarti telefonicamente, ma è obbligata a inviare la proposta di assunzione in forma scritta tramite email o PEC, per garantire tracciabilità e trasparenza. Questo è stabilito dall’OM 88/2024, art. 13, che prevede l’accettazione telematica della nomina.
- La scuola mi ha chiamato e mi ha detto che devo essere lì entro 1 ora. È corretto?
No, non è corretto. Per le supplenze ATA, la normativa prevede un preavviso minimo di 12 ore per incarichi inferiori a 30 giorni e 24 ore per quelli superiori (OM 88/2024, art. 13). Solo per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria è prevista una presa di servizio immediata.
- La scuola mi ha detto che devo essere automunito per accettare la supplenza. È corretto?
No. Non esiste alcun obbligo normativo che imponga al personale ATA di essere automunito. Tale richiesta non è legittima e non può costituire un requisito per l’accettazione dell’incarico.
- Se non mi trovo in provincia, non posso accettare la supplenza?
No, non esiste una norma che imponga la presenza fisica in provincia per accettare un incarico. Tuttavia, devi essere in grado di prendere servizio nei tempi previsti dalla normativa (OM 88/2024, art. 13).
- Posso accettare una supplenza e prendere servizio il giorno successivo?
Sì, se l’incarico è pari o superiore a 30 giorni, hai 24 ore di tempo per prendere servizio dopo l’accettazione (OM 88/2024, art. 13).
- Se rifiuto una supplenza, vengo depennato dalla graduatoria?
Dipende.
- Se rifiuti una supplenza breve o temporanea, non sono previste sanzioni gravi, ma potresti essere escluso da ulteriori convocazioni per incarichi dello stesso tipo presso l’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata.
- Se, invece, rifiuti una supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto), potresti subire penalizzazioni più severe, come la sospensione dalle convocazioni per l’anno scolastico in corso (OM 88/2024, art. 13).
In caso di abbandono di una supplenza già accettata, il regolamento prevede l’esclusione dalla graduatoria per l’intero anno scolastico.
- Ho accettato una supplenza ma mi sono ammalato prima di prendere servizio. Cosa devo fare?
Se sei impossibilitato a prendere servizio per malattia, devi comunicarlo alla scuola e inviare il certificato medico. Il contratto decorrerà comunque dalla data della nomina (Dlgs 297/1994, art. 560).
- La scuola può revocare una supplenza già accettata?
Solo in casi eccezionali, ad esempio se emerge un errore nell’assegnazione o il posto viene coperto diversamente. In tal caso, la scuola deve comunicare formalmente la revoca e motivarla adeguatamente (OM 88/2024, art. 13).
- Se accetto una supplenza ma non posso prendere servizio per problemi personali, cosa succede?
Se non puoi prendere servizio e non hai un giustificato motivo, potresti essere soggetto a sanzioni che dipendono dalla durata della supplenza e dal regolamento specifico della tua graduatoria (OM 88/2024, art. 13).
- Durante una supplenza posso essere chiamato per un incarico più lungo?
Sì, puoi lasciare una supplenza breve per un incarico di durata maggiore 30/6 o 31/8, purché rispetti le regole sulle dimissioni e comunichi tempestivamente la rinuncia alla scuola di servizio (OM 88/2024, art. 13).
Domande frequenti sulla presa di servizio dei docenti
- La scuola deve contattarmi via email o può chiamarmi per offrirmi una supplenza?
La convocazione avviene tramite il sistema informatico, con comunicazione scritta via email o PEC. La chiamata telefonica può essere usata solo come supporto, ma non sostituisce la comunicazione formale (OM 88/2024, art. 13).
- Dopo l’accettazione di una supplenza, quanto tempo ho per prendere servizio?
- Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (31 agosto o 30 giugno): devi prendere servizio entro le 24 ore successive all’accettazione.
- Supplenze brevi: la scuola può richiedere una presa di servizio immediata, ma deve garantire un preavviso congruo (OM 88/2024, art. 13).
- Se rifiuto una supplenza, rischio di essere depennato dalla graduatoria?
Dipende:
- Se rifiuti una supplenza annuale o fino al 30 giugno da GPS o GAE, sarai escluso dalle convocazioni per quell’anno scolastico per le stesse tipologie di posto.
- Se rifiuti una supplenza breve, non ci sono sanzioni.
- Posso accettare una supplenza e prendere servizio il giorno successivo?
Sì, purché entro i tempi previsti dalla normativa. Per le supplenze lunghe hai 24 ore di tempo per la presa di servizio.
- Se sono malato il giorno della presa di servizio, cosa succede?
Devi comunicare l’assenza alla scuola e inviare il certificato medico. La nomina resta valida, ma la decorrenza economica dell’incarico può slittare (Dlgs 297/1994, art. 560).
- Se accetto una supplenza e poi ottengo un incarico più lungo, posso lasciare la prima supplenza?
Dipende:
- Se il nuovo incarico è fino al 30 giugno o 31 agosto, puoi lasciare la supplenza breve.
- Se entrambe sono brevi, non puoi cambiare scuola senza completare la prima supplenza (DM 131/2007).
- Se non sono in provincia al momento della chiamata, posso accettare comunque?
Sì, non esiste alcun obbligo di trovarsi fisicamente in provincia, ma devi poter garantire la presa di servizio nei tempi previsti (OM 88/2024, art. 13).
- Devo per forza essere automunito per accettare una supplenza?
No. Non esiste alcun obbligo normativo che imponga di essere automuniti.
- La scuola può revocare una supplenza già assegnata?
Solo in casi eccezionali, ad esempio per errore nell’assegnazione o mancanza effettiva del posto. La revoca deve essere formalmente motivata (OM 88/2024, art. 13).
Se mi assento durante la supplenza per un problema personale, rischio sanzioni?
Dipende:
- Se hai un giustificato motivo (malattia, maternità, motivi di forza maggiore), devi comunicarlo tempestivamente e fornire la documentazione necessaria.
- Se lasci l’incarico senza giustificazione, potresti subire sanzioni disciplinari e l’esclusione dalle graduatorie per l’anno scolastico in corso (OM 88/2024, art. 13).
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