Riservata ai docenti di ogni ordine e grado, al personale educativo e al personale ATA con contratto a tempo indeterminato.

L’ordinanza ministeriale di riferimento è la n. 446 del 22 luglio 1997. Ecco una guida completa su come presentare la domanda e i requisiti da rispettare.

Chi può presentare domanda

Possono richiedere il part-time:

Docenti di ogni ordine e grado, inclusi i neoimmessi in ruolo.

Personale delle istituzioni educative, conservatori e accademie.

Personale ATA, esclusi i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Personale prossimo alla quiescenza dal 1° settembre, che desidera mantenere il rapporto a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero post-mobilità).

Normativa di riferimento e limitazioni

L’O.M. n. 446/1997 disciplina il part-time nel settore scolastico. Ecco alcune disposizioni chiave:

Scuola dell’infanzia e primaria

Non è consentito il part-time per chi svolge l’insegnamento in sezioni che richiedono l’unicità del docente.

• I docenti di scuola primaria in part-time devono comunque partecipare alla programmazione didattica collegiale.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

• Il part-time deve essere compatibile con la scindibilità del monte orario delle discipline della classe di concorso.

È escluso per le cattedre a tempo prolungato di materie letterarie, dove l’unicità del docente è fondamentale.

Docenti di sostegno

Non possono lavorare in part-time su posti che richiedono interventi superiori alla metà dell’orario settimanale.

Personale educativo

• Il part-time deve articolarsi su almeno tre giorni settimanali, oppure due giorni se è previsto il servizio notturno nei convitti.

Personale ATA

• Possibili due opzioni: riduzione dell’orario su base giornaliera o prestazione continuativa di 6 ore per tre giorni a settimana.

È richiesta l’autorizzazione dell’ambito territoriale per articolazioni particolari.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di part-time deve essere presentata entro oggi 15 marzo tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio, indirizzata all’Ambito Territoriale competente. La scadenza è annuale e la decorrenza del contratto è fissata al 1° settembre 2025.

Durata e rinnovo del contratto

• La durata del contratto è biennale.

• Al termine dei due anni, il rapporto part-time si rinnova automaticamente, salvo richiesta esplicita di rientro a tempo pieno.

Tre opzioni per il personale scolastico:

1. Rientro a tempo pieno: domanda da presentare entro il 15 marzo.

2. Modifica delle ore o del tipo di part-time (orizzontale o verticale).

3. Prima richiesta di trasformazione da tempo pieno a part-time.


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