Un collaboratore scolastico chiede una giornata di festività soppressa maturata in un’altra scuola: ha davvero diritto?
La risposta è sì, e a dirlo sono norme e contratti. Una guida pratica per le segreterie e per tutto il personale ATA a tempo determinato.
Un caso concreto che solleva una questione diffusa
In questi mesi dell’anno scolastico, in cui il personale ATA a tempo determinato viene spesso spostato da una scuola all’altra per coprire supplenze brevi o temporanee, sorgono spesso dubbi legittimi legati alla gestione delle ferie e delle cosiddette festività soppresse.
Uno dei quesiti che ci è arrivato da una segreteria scolastica è emblematico. Un collaboratore scolastico, assunto con contratto a tempo determinato, ha lavorato presso una prima scuola dal 1° febbraio al 1° marzo. Dal 2 marzo ha preso servizio presso una seconda scuola, in cui ora si trova. È qui che ha chiesto di poter fruire di una giornata di festività soppressa, maturata durante il servizio svolto nella scuola precedente. La segreteria, comprensibilmente, si è interrogata: può effettivamente richiedere questa giornata, pur avendola maturata altrove?
La risposta è sì, e lo spieghiamo.
Festività soppresse: cosa sono e quando spettano
Per comprendere meglio la questione, è utile ricordare cosa si intende per festività soppresse. Si tratta di ex festività civili, tra cui il 4 novembre, abolite come giorni festivi a tutti gli effetti dalla Legge 54/1977 e successivamente dalla Legge 937/1977, ma comunque riconosciute attraverso un riposo compensativo, ovvero una giornata retribuita di assenza dal servizio.
Il personale ATA a tempo determinato ha diritto a queste giornate, ma in misura proporzionale al servizio prestato nell’anno solare.
Il punto centrale è questo: non è importante che il servizio sia stato svolto nella stessa scuola, ma che si tratti di scuole statali e che il lavoratore abbia prestato almeno tre mesi di servizio, anche non continuativi, all’interno dello stesso anno solare. È quanto stabilisce chiaramente la Circolare Ministeriale n. 163 del 3 luglio 1990, che specifica:
“Il personale non di ruolo ha diritto al riconoscimento delle festività soppresse proporzionalmente ai mesi di servizio prestati anche in scuole diverse, purché appartenenti all’Amministrazione scolastica statale.”
Il datore di lavoro, dunque, è sempre lo stesso: il Ministero dell’Istruzione, e questo garantisce la continuità giuridica del rapporto anche in presenza di più contratti e scuole.
Ferie: maturazione e fruizione
Ma non si tratta solo di festività soppresse. In questi casi si pone spesso anche un secondo interrogativo: le ferie maturate con un contratto precedente, dove devono essere fruite?
Anche in questo caso il contratto collettivo è molto chiaro. L’articolo 19, comma 2, del CCNL Scuola 2007 stabilisce che:
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.”
La norma è inequivocabile: le ferie maturate in un contratto precedente devono essere fruite nella scuola in cui il lavoratore presta servizio al momento della richiesta, oppure, se non è possibile farlo entro la scadenza dell’anno scolastico, devono essere monetizzate.
È quindi corretto che sia la seconda scuola – quella in cui il collaboratore ha preso servizio dal 2 marzo – ad autorizzare e gestire la fruizione delle ferie eventualmente maturate nel mese di febbraio presso un altro istituto.
Il ruolo delle segreterie: tra burocrazia e tutele
Le segreterie scolastiche, che ogni giorno si trovano a gestire situazioni contrattuali complesse e frammentate, svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto dei diritti del personale. È comprensibile, però, che in mancanza di indicazioni univoche o in presenza di contratti con date sfalsate, nascano dubbi o esitazioni.
Eppure, il principio da seguire resta sempre lo stesso: il servizio prestato in scuole diverse non annulla il diritto, ma anzi va considerato cumulativamente quando si tratta di ferie, riposi compensativi o altri istituti contrattuali.
Il caso che ci è stato sottoposto non è isolato: riguarda una casistica frequente e concreta nella scuola italiana. E la risposta, come abbiamo visto, è netta. Tutto questo è possibile grazie alla continuità giuridica del rapporto di lavoro, che va al di là della singola istituzione scolastica.
La normativa c’è, ma è fondamentale che sia applicata con coerenza e attenzione,.
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