Il Tribunale del Lavoro di Milano reintegra un ATA: la non verificabilità del titolo non equivale a falsità

Un ATA licenziato per presunta falsificazione di documenti è stato reintegrato dal Tribunale del Lavoro di Milano. La sentenza stabilisce che la non verificabilità di un titolo non può essere considerata una prova di falsità, una decisione che potrebbe avere ripercussioni importanti per il personale scolastico.

Il caso: da una rettifica del punteggio al licenziamento

Tutto ha inizio nel triennio 2018-2021, quando la dipendente presenta domanda per entrare nelle graduatorie ATA, dichiarando di possedere, Diploma di maturità per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT), Diploma di qualifica alberghiera per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).e di aver lavorato in un istituto paritario tra il 2014 e il 2017. Nel 2018, il Dirigente Scolastico di un istituto di Milano rettifica il punteggio della dipendente, escludendo il servizio nell’istituto paritario per mancata verifica INPS. Tuttavia, la lavoratrice fa ricorso al Tribunale di Milano, che annulla la rettifica e ordina il ripristino del punteggio con risarcimento danni. Nel 2023, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Lombardia apre due procedimenti disciplinari. Marzo 2024 sospensione di tre mesi per presunta falsità sul servizio svolto nell’istituto paritario. Giugno 2024 licenziamento senza preavviso per presunta falsità sul diploma alberghiero. Secondo l’amministrazione scolastica, la dipendente avrebbe falsificato i documenti, ma non viene fornita alcuna prova concreta.

La difesa: violazione del principio “ne bis in idem” e mancanza di prove 

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, difensori della lavoratrice, impugnano il licenziamento sollevando due punti fondamentali principio del “ne bis in idem” non si può sanzionare due volte la stessa condotta. L’amministrazione aveva già adottato una misura disciplinare per la presunta falsità dei titoli, quindi il licenziamento sarebbe stato ingiustificato. Onere della prova a carico dell’amministrazione, non deve essere il dipendente a dover dimostrare la validità del titolo, ma l’amministrazione appunto a dover provare l’eventuale falsità.

Gli avvocati evidenziano inoltre un errore di fondo:

L’assenza di un documento negli archivi non prova la falsità, poiché potrebbe dipendere da errori amministrativi, smarrimenti o chiusura degli istituti di formazione. Anche in caso di dubbi sulla validità di un titolo, la soluzione non dovrebbe essere il licenziamento, ma una rettifica del punteggio o l’esclusione dalla graduatoria.

La sentenza: licenziamento annullato, dipendente reintegrata

Il Tribunale del Lavoro di Milano, con la sentenza della giudice Eleonora Maria Velia Porcelli, accoglie il ricorso della dipendente e annulla il licenziamento. La sentenza si è basata su alcuni punti chiave come, la non verificabilità ≠ falsitàl’impossibilità di verificare un titolo, se non imputabile al lavoratore, questo infatti non può essere considerata una falsificazione. L’onere della prova a carico dell’amministrazione tant’è che spetta all’Ufficio Scolastico dimostrare la falsità di un documento, non al dipendente fornire continuamente prove della sua autenticità. L’amministrazione aveva la possibilità di rettifica, evitando il licenziamento. In mancanza di prove certe, l’unico provvedimento legittimo sarebbe stato una revisione del punteggio, non la risoluzione del rapporto di lavoro. La decisione del Tribunale ha dunque imposto il reintegro immediato della lavoratrice e il pagamento degli stipendi arretrati.

Cosa cambia per il personale ATA?

Questa sentenza potrebbe costituire un precedente importante. Gli Uffici Scolastici non potranno più sanzionare senza prove certe, soprattutto nei casi in cui i titoli non siano facilmente verificabili per cause indipendenti dal lavoratore. Necessità di maggiore chiarezza sulle verifiche dei titoli. Molti istituti paritari e professionali hanno cessato l’attività, rendendo complesso il recupero dei documenti. Servirebbero procedure più chiare e rapide per la verifica dei titoli, senza che i lavoratori rischino sanzioni ingiuste. Ora chi ha ottenuto punteggi sulla base di titoli particolari dovrà essere pronto a fornire documentazione aggiuntiva, soprattutto se gli istituti di provenienza non esistono più. Il licenziamento annullato dal Tribunale del Lavoro di Milano dimostra quanto sia fondamentale il rispetto delle garanzie procedurali nei provvedimenti disciplinari. Il principio secondo cui la non verificabilità di un titolo non equivale a falsità rappresenta un importante precedente per il personale ATA e per tutta la scuola.

Ora la sfida è garantire che casi simili non si ripetano, migliorando la gestione delle graduatorie e delle verifiche documentali, per evitare che lavoratori subiscano ingiustizie dovute a lacune amministrative.

ESTRATTO DELLA DECISIONE

 

P.Q.M. (Per Questi Motivi)

Definitivamente pronunciando,

dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con decreto 13-6-24….

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI su openart.ai

Potrebbe interessarti

Stipendio di febbraio più basso: ecco perché

Minacciano il docente con un coltello: aveva chiesto di fare ”silenzio”

Permessi Legge 104 per personale ATA e docenti: regole, novità e modalità di richiesta

Segui il nostro canale 👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 👉FACEBOOK