Guida completa per chi vuole usufruire del congedo biennale per offrire sostegno a familiari con disabilità grave
Questo congedo può essere fruito in due modalità: frazionata o continuativa, e ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
A chi spetta il congedo biennale
Il congedo biennale spetta in prima istanza al coniuge o alla persona unita civilmente. In caso di decesso, assenza o impossibilità, spetta alternativamente secondo un ordine di priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, e infine al parente o all’affine fino al terzo grado.
- il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto una novità: tra i beneficiari viene ricompreso anche il convivente di fatto (oltre l’unione della parte civile).
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non è derogabile.
REQUISITO DELLA CONVIVENZA
Requisito necessario per accedere all’istituto in esame è la convivenza con il disabile destinatario dell’assistenza. La circolare INPS n.32 del 2012 specifica che l’elemento della convivenza va tradotto in termini di stessa residenza del soggetto disabile e del soggetto richiedente la fruizione del congedo biennale, tranne che riguardi genitori che assistono il figlio disabile. Ai sensi dell’art.43 del codice civile, la residenza corrisponde alla dimora abituale della persona. E’ sufficiente la residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico (ad es. in caso di immobile a più piani, non è necessaria la residenza nello stesso appartamento).
Precisazioni importanti relative al requisito della CONVIVENZA
La tutela dei disabili si amplia, ma la convivenza resta un elemento fondamentale per l’accesso al congedo straordinario. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, ha aperto la possibilità di richiedere il congedo straordinario anche ai figli non conviventi, in assenza di altri familiari legittimati, ma con un vincolo preciso: l’obbligo di instaurare la convivenza.
La convivenza: requisito essenziale
L’INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019 e il messaggio 3096/22, ha chiarito che il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che stabilirà la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del congedo e la manterrà per tutta la sua durata.
La convivenza si dimostra con:
- residenza o coabitazione (stesso numero civico, anche in appartamenti diversi)
- dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea)
Convivenza di fatto e dichiarazioni sostitutive
Anche i conviventi di fatto possono richiedere il congedo, presentando una dichiarazione sostitutiva che attesti la convivenza ai sensi della legge n. 76/2016.
Le novità
- La Corte Costituzionale ha esteso il diritto al congedo anche ai figli non conviventi, a condizione che instaurino la convivenza.
- L’INPS ha precisato le modalità per dimostrare la convivenza, inclusa la possibilità di instaurarla successivamente alla domanda, ma prima dell’inizio del congedo.
- L’INPS ha anche precisato che la convivenza è necessaria per tutti coloro che ne fanno richiesta tranne che per i genitori.
In sintesi
La convivenza, intesa come effettiva coabitazione o dimora nello stesso stabile, si conferma requisito imprescindibile per l’accesso al congedo straordinario, garantendo così un’assistenza continua e adeguata al familiare disabile.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La circolare n. 3 del 1 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (scuole incluse) in materia di congedi per assistere persone con disabilità. La documentazione da produrre alla scuola, in sede di richiesta di fruizione del congedo straordinario, è la seguente:
- certificazione di invalidità del familiare da assistere, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 104 del 1992, riportante la grave disabilità ex art.3, comma 3
- autocertificazione sottoscritta dal soggetto fruitore del congedo attestante, ai sensi del DPR 445/2000: di essere l’unico familiare che si occupi dell’assistenza al disabile al fine di derogare all’ordine di priorità, la convivenza, l’assenza di ricovero del disabile presso strutture sanitarie.
Retribuzione
Durante il periodo di fruizione del congedo, il Docente o Ata, ha diritto a un’indennità economica, il cui importo è pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l’inizio della fruizione del congedo.
Tuttavia, dal calcolo vengono esclusi tutti gli eventuali compensi accessori e le eventuali ulteriori indennità risultanti in busta paga.
L’ISTAT rivaluta annualmente la soglia massima di indennità percepibile, oltre la quale non è possibile andare.
Effetti
Il periodo di fruizione di congedo biennale straordinario non è utile alla maturazione del diritto alle ferie, della 13esima mensilità, né rientra nel calcolo utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR), come previsto dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001 e ribadito dall’informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003
Nonostante ciò, il periodo di congedo è pienamente valido ai fini del diritto alla pensione, come previsto dalla circolare n.1 del 2012 del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Per il dipendente pubblico, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie.
Scatti di anzianità
Nonostante la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini della progressione economica, cioè per il raggiungimento degli scatti di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga.
La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente durante la fruizione del congedo.
Il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha infatti qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa.
LA DOMANDA
La circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 prevede che “I dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari e la domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta”.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto una novità riducendo da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo straordinario.
La circolare INPDAP del 28 dicembre 2011, n. 22 ribadisce che la domanda per ottenere il beneficio va inoltrata all’Amministrazione o Ente datore di lavoro di appartenenza. Il lavoratore è tenuto – salvo ipotesi di oggettiva impossibilità – a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima.
Fac Simile Modello richiesta

INTERRUZIONE DEL CONGEDO
L’interruzione del congedo straordinario retribuito può determinarsi solo in caso di malattia, infortunio o maternità e solo se questa l’interruzione è esplicitamente richiesta del lavoratore. Quindi non può essere interrotto dalle ferie. Bisogna comunque osservare che questo congedo può essere fruito anche in maniera frazionata. In pratica, se non c’è ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.
Può accadere che nei due anni di congedo occorra un episodio morboso di lunga durata, ma può anche accadere che in un periodo frazionato molto breve di congedo straordinario, occorra un evento morboso che attraversa gli stessi periodi di congedo in precedenza programmati.
È indubbio che il giustificativo dell’assenza di un dipendente deve essere riconducibile ad un solo istituto giuridico: malattia o congedo straordinario?
Il dipartimento della Funzione Pubblica, organo competente in materia, non offre soluzioni interpretative che invece l’INPS ha fornito nella circolare n. 64 del 15 marzo 2001 come segue: “Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il “congedo straordinario”, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda. A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa)”.
MODALITA’ FRAZIONATA
Con parere 86814 del 08/10/2021 la Funzione Pubblica precisa che i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nel periodi di fruizione vengono computati come giorni di congedo parentale. Ai fini della frazionabilità del congedo biennale, tra un periodo e l’altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (nell’ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell’ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.
REQUISITO DELL’ASSENZA DA RICOVERO
Si potrà comunque fruire del congedo nel caso di ricovero del familiare a tempo pieno presso una struttura specializzata nei seguenti casi:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione
di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); - ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile (anche diverso dal figlio) in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
RIENTRO ANTICIPATO
La normativa relativa al congedo straordinario di due anni per l’assistenza ai familiari con handicap grave (art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, D.Lgs 151/2001 come riscritti dal D.Lgs 119/2011) non prevede la possibilità di interrompere il congedo. Nel momento in cui il Dirigente riceva una richiesta da parte della dipendente con delle valide motivazioni, suffragata da idonea documentazione dalla quale risulti il venir meno della necessità di assistenza al coniuge in situazione di handicap grave, e le ritenga tali, possa anche accettare la richiesta del rientro anticipato. In questo caso, però, non cambierà l’eventuale contratto con un supplente non subirà variazioni, in quanto non è più prevista la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per rientro anticipato del titolare. Ovviamente, se il Dirigente accetta il rientro della titolare, quest’ultima non potrà rientrare nelle classi, in quanto il supplente nominato in sua sostituzione rimarrà in servizio fino al termine del contratto.
CONGEDO STRAORDINARIO IN CASO DI PART-TIME
La Funzione Pubblica ha chiarito, con il parere del 12 settembre 2012 n. 36667, che il congedo straordinario in caso di part-time verticale deve essere riproporzionato. Questa decisione impatta direttamente sui dipendenti che lavorano con orari ridotti e che necessitano di periodi di congedo per assistere familiari con disabilità.
Come funziona il riproporzionamento
Il calcolo del congedo straordinario dovrà basarsi sulle effettive giornate lavorative del dipendente, tenendo conto dell’intero periodo del part-time. Ciò significa che i giorni di congedo saranno calcolati in proporzione all’orario di lavoro ridotto, e non come se il dipendente lavorasse a tempo pieno.
Ritorno al tempo pieno
Nel caso in cui il dipendente dovesse tornare a lavorare a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito sarà sottratto dal periodo complessivo di due anni. Il risultato ottenuto sarà il periodo di congedo residuo che il dipendente potrà ancora utilizzare.
Implicazioni per i dipendenti
Questa nuova interpretazione della Funzione Pubblica implica che i dipendenti con part-time verticale avranno a disposizione un periodo di congedo straordinario inferiore rispetto ai colleghi a tempo pieno. È fondamentale che i dipendenti siano consapevoli di queste regole per pianificare adeguatamente i propri congedi e per comprendere i propri diritti.
Esempio pratico
- Un dipendente con part-time verticale al 50% avrà diritto a un anno di congedo straordinario, anziché a due.
- Se un dipendente ha già fruito di 6 mesi di congedo con part-time al 50% e poi torna al tempo pieno, avrà a disposizione un anno e mezzo di congedo residuo.
La Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti importanti sul congedo straordinario per i dipendenti con part-time verticale. È essenziale che i dipendenti e i datori di lavoro siano a conoscenza di queste regole per garantire una corretta applicazione della normativa.
Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale 👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 👉FACEBOOK