Chiarimenti dall’ARAN sulla partecipazione alle assemblee sindacali
L’ARAN ha confermato che ogni docente o membro del personale ATA può partecipare a un massimo di due assemblee sindacali al mese, indipendentemente dall’istituto in cui queste si tengano. La misura mira a garantire la continuità didattica e a limitare eventuali disagi per gli studenti.
Il quadro normativo: cosa prevede il CCNL
Con la nota pubblicata di recente, l’ARAN ha fornito un chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’articolo 31 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Questo articolo stabilisce che in ogni istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere tenute più di due assemblee sindacali al mese.
A differenza di quanto ipotizzato da alcuni, il limite non si applica solo alle singole scuole, ma direttamente ai lavoratori: un docente o un ATA, quindi, non può partecipare a più di due assemblee, anche se queste si svolgono in istituti differenti.
L’equilibrio tra diritto sindacale e diritto allo studio
Il chiarimento dell’ARAN nasce dall’esigenza di bilanciare due diritti fondamentali:
• Il diritto del personale scolastico a riunirsi in assemblea sindacale, sancito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
• Il diritto degli studenti alla continuità didattica, un principio chiave dell’organizzazione scolastica.
Secondo l’ARAN, il limite massimo di due assemblee mensili per persona è finalizzato a evitare disservizi e interruzioni eccessive delle attività scolastiche. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le necessità del personale e quelle delle famiglie, che potrebbero subire disagi per l’assenza improvvisa di docenti e collaboratori.
In concreto, quindi:
• Un docente o un ATA può partecipare a un massimo di due assemblee sindacali al mese.
• Le scuole dovranno monitorare con attenzione la partecipazione del personale per evitare il superamento del limite.
• Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate, con richiami alla normativa vigente.
Una regolamentazione nazionale uniforme
Il chiarimento dell’ARAN si applica a tutte le scuole del territorio nazionale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica o dalla tipologia dell’istituto (infanzia, primaria, secondaria di primo o secondo grado).
Questa uniformità è essenziale secondo ARAN per evitare interpretazioni difformi tra le diverse Regioni o tra scuole dello stesso ambito territoriale. L’articolo 31 del nuovo CCNL 2024 è infatti una riproposizione dell’articolo 23 del precedente contratto (CCNL 2019-2021), confermando la volontà di standardizzare le regole sulle assemblee sindacali nella scuola.
Resta da vedere se i sindacati presenteranno richieste di revisione o se la normativa verrà ulteriormente precisata nei prossimi mesi. Nel frattempo, le scuole dovranno adeguarsi alla nuova interpretazione e monitorare con attenzione la partecipazione del personale alle assemblee sindacali.
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