“La scuola non vuole concedermi i permessi 104 perché dice che il decreto è scaduto e sono in attesa di convocazione.”

L’INPS ha fornito chiarimenti importanti riguardo alla fruizione dei permessi e benefici legati alla Legge 104 in caso di disabilità grave con verbale scaduto in attesa di revisione. La normativa prevede specifiche disposizioni per coloro che si trovano in questa situazione, sia per i lavoratori già autorizzati, che per quelli che richiedono i benefici per la prima volta.

La Legge 104/92, che tutela i diritti delle persone con disabilità, rappresenta una risorsa fondamentale per moltissimi lavoratori in Italia, soprattutto tra quelli che lavorando nel mondo della scuola si trovano nella condizione di caregiver e necessitano di permessi e congedi per l’assistenza a familiari con disabilità grave.

Cosa succede quando il verbale di disabilità, che attesta la condizione di gravità, è scaduto e l’iter di revisione non è ancora completato?

L’INPS ha recentemente fornito risposte definitive con il messaggio n.93 del 13 gennaio 2021, chiarendo le modalità di conservazione dei diritti durante la fase di revisione.

Secondo l’articolo 25, comma 6-bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, le persone con disabilità grave che sono in possesso di un verbale con rivedibilità (cioè con la possibilità di essere sottoposte a revisione) conservano tutti i benefici, prestazioni e agevolazioni legati alla disabilità anche se il verbale stesso è scaduto e l’iter di revisione non è ancora stato completato. Questo significa che, in attesa della visita di revisione, il lavoratore può continuare a usufruire dei permessi e altri diritti senza interruzioni.

Il messaggio INPS ha confermato che questa conservazione dei benefici si applica non solo nel caso di rivedibilità già prevista nel verbale, ma anche durante la revisione dell’handicap grave.

I lavoratori già autorizzati: Come funziona la procedura

Per i lavoratori che già usufruiscono dei permessi previsti dalla Legge 104, la situazione è relativamente semplice. Se il lavoratore è già stato autorizzato a fruire dei permessi prima della scadenza del verbale e l’iter di revisione è in corso, il beneficio continua ad essere valido senza necessità di interruzioni.

Questa disposizione è regolata dalla circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016, che stabilisce che, in caso di revisione del verbale, la validità del documento precedente continua a essere riconosciuta anche se il termine di revisione non è ancora stato completato. In altre parole, i lavoratori già autorizzati ai benefici della Legge 104 non devono presentare una nuova domanda e possono continuare a usufruire dei permessi fino a nuova comunicazione.

I Lavoratori alla Prima Concessione: Cosa Cambia?

Una situazione diversa riguarda i lavoratori che richiedono per la prima volta i benefici previsti dalla Legge 104, ma il verbale è già scaduto o è in attesa di revisione. Fino a quando l’iter di revisione non è completato, questi lavoratori non hanno diritti acquisiti per il riconoscimento dei permessi. Tuttavia, il messaggio INPS chiarisce che, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, la domanda per la fruizione dei permessi può essere accolta provvisoriamente.

In altre parole, se un lavoratore non ha mai fatto richiesta prima e il suo verbale è scaduto, la domanda sarà accolta provvisoriamente, ma solo fino a quando l’iter sanitario non si concluderà. Se, a seguito della revisione, non risulta confermata la condizione di disabilità grave, si procederà al recupero dei benefici eventualmente fruiti. Questa distinzione è particolarmente rilevante per evitare che i lavoratori usufruiscano dei permessi senza aver effettivamente diritto a farlo, nel caso in cui la revisione della disabilità non confermi la gravità.

Nota ARAN e Proroga degli Effetti del Verbale

La nota ARAN, che richiama la Circolare INPS n. 127/2016, conferma quanto segue:

La proroga degli effetti del verbale rivedibile è garantita fino al completamento della revisione, senza che il lavoratore debba fare ulteriori richieste.

Questa disposizione si applica ai permessi e ai congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.

La segnalazione dell’Unità Operativa Monitoraggio contratti e legale ribadisce l’importanza della Circolare 127/2016 per la tutela dei lavoratori, chiarendo che il beneficio non si interrompe finché l’iter di revisione non è completato.

Fonti:

• Messaggio INPS n. 93 del 13 gennaio 2021

• Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

• Circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016

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