Novità, durata e impatto sulla titolarità della sede per il personale scolastico
MOBILITÀ – Numerose sono le richieste di chiarimenti che pervengono alla nostra redazione da parte di personale ATA in regime di art. 70 CCNL 2019/21 (ex art. 59 CCNL 2007)
In particolare, i dubbi dei lavoratori riguardano la perdita di titolarità della sede dopo i tre anni di accettazione di incarico in altro profilo/qualifica.
Cosa stabilisce l’art. 70 CCNL?
- Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
- L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.
- Il presente articolo abroga l’art. 59 del CCNL 29/11/2007.
Le novità introdotte rispetto al vecchio art 59
La vera novità rispetto alla vecchia disciplina consiste nell’aver introdotto al punto 1 l’espressione “su posto intero”. Ciò significa che il personale ATA di ruolo può accettare soltanto incarichi fino al 30 giugno o 31 agosto che siano solo su posto intero, ovvero, su 36 ore settimanali.
Precedentemente non era previsto il posto intero né vi era il riferimento all’area superiore o pari, specifica invece contenuta nel nuovo CCNL.
Soffermiamoci ora sulla perdita effettiva di titolarità e sul periodo in cui occorre presentare domanda di mobilità
La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.
Un esempio ci aiuterà a capire meglio la situazione
Silvia è una Collaboratrice Scolastica assunta a tempo indeterminato. Dal settembre del 2022 accetta incarico, ex art. 59 CCNL (ora art. 70), come Assistente Amministrativo.
DOMANDA: La nostra amica Silvia nell’anno in corso (2025) dovrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/2026 per perdita di sede di titolarità come Collaboratore Scolastico?
La risposta è negativa perchè la titolarità della sede si perde solo con l’accettazione del quarto incarico (il triennio deve essere completo).
Silvia nel solo caso di accettazione del quarto incarico come Assistente Amministrativo, che potrà avvenire a settembre del 2025, perderà la titolarità della sede come Collaboratrice Scolastica. La domanda di trasferimento andrà presentata quando si apriranno le procedure di mobilità volontaria per l’a.s. 2026/2027.
In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento per l’a.s. 2026/2027 o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.
Nella domanda di mobilità può essere inserita la sede dove è stata persa la titolarità?
Sì, nella domanda di mobilità può essere inserita anche la sede di precedente titolarità.
es.: Silvia è titolare come CS presso la scuola Dante Alighieri di Bologna. Quando perderà la titolarità per il completamento del triennio ai sensi dell’art. 70 potrà inserire, se lo desidera, nella domanda di mobilità nuovamente la scuola Dante Alighieri di Bologna
Decorso il triennio ed effettuata per la prima volta la domanda di mobilità per ottenere (o confermare) la sede di titolarità il personale interessato può continuare a fruire dell’art. 70 per un altro triennio senza perdita di titolarità.
Ciò è espressamente previsto nella dichiarazione congiunta numero 6 del nuovo CCNL 2019/21 dove viene specificato che “il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità”.
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