L’ARAN conferma il diritto ai buoni pasto per chi lavora da remoto nel settore pubblico. Tuttavia, nel comparto scuola la situazione è ben diversa. Perché questa disparità?

Un diritto riconosciuto nel pubblico impiego, ma non per tutti

L’entrata in vigore del nuovo CCNL Funzioni Centrali (27 gennaio 2025) ha segnato un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei dipendenti pubblici in smart working. Grazie all’articolo 14, comma 3, i lavoratori delle amministrazioni centrali hanno ora diritto ai buoni pasto anche nelle giornate di lavoro agile, a condizione che rispettino l’orario standard di una giornata in presenza.

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha chiarito che questo diritto è un principio di equità: chi lavora da remoto non deve essere penalizzato rispetto a chi è in ufficio. Un riconoscimento che sottolinea l’evoluzione del concetto di lavoro pubblico, ormai sempre più orientato alla flessibilità.

Ma cosa accade ai dipendenti della scuola, in particolare al personale ATA e agli insegnanti? La risposta è tutt’altro che positiva.

Nessun buono pasto, né in presenza né a distanza. Il diritto ai buoni pasto non è mai stato riconosciuto, neanche per il personale che svolge la propria attività in presenza. Docenti e ATA non ricevono alcun ticket, a differenza di altri comparti della Pubblica Amministrazione.

Questa disparità è dovuta a diverse ragioni:

Secondo una sentenza della Cassazione (n. 32213/2022), i dipendenti pubblici hanno diritto al “buono pasto” a condizione che il turno di lavoro giornaliero duri più di sei ore.

Nel CCNL Scuola, attualmente in vigore, non esiste alcuna disposizione che preveda i ticket, né per chi lavora in presenza né per chi opera in smart working (ad esempio, durante la DAD per gli insegnanti o in altre attività amministrative per il personale ATA). Anche durante la fase emergenziale del Covid-19, quando la didattica a distanza e il lavoro agile per il personale scolastico erano una necessità, il tema dei buoni pasto non è mai stato affrontato.

LE SENTENZE

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32113 del 31 ottobre 2022) ha affrontato il tema dei buoni pasto nel settore scolastico, sottolineando che l’attribuzione del buono pasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa. Tuttavia, questa sentenza non riguarda specificamente il personale ATA.

In un’altra occasione, i sindacati hanno avviato ricorsi al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento dell’assegnazione dei buoni pasto illegittimamente negati fino a oggi dalla pubblica amministrazione al personale ATA senza riscuotere nessun successo in merito.

La sentenza della Corte di Cassazione citata in questo contesto afferma che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata a una particolare articolazione dell’orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro.

LE ECCEZIONI

In alcune regioni italiane, come il Trentino-Alto Adige, è stato introdotto un servizio sostitutivo di mensa per il personale della scuola, gestito da Up Day Ristoservice, che prevede l’utilizzo di una Card (buono pasto elettronico) o un’app per smartphone. Questo servizio è rivolto a tutto il personale del comparto scuola, compresi i docenti, il personale ATA, i dirigenti scolastici, gli assistenti educatori e gli insegnanti di formazione professionale.

Tuttavia, non tutti i lavoratori del comparto scuola anche in Trentino-Alto Adige hanno accesso a questi servizi sostitutivi di mensa o ai buoni pasto.

Sindacati e lavoratori: richieste di equità, ma ancora nessuna risposta

Le organizzazioni sindacali hanno più volte sollevato la questione, evidenziando una palese disparità di trattamento tra il comparto scuola e altri settori della PA. UIL Scuola, FLC CGIL, CISL Scuola, ANIEF e SNALS hanno chiesto un intervento normativo per garantire anche al personale scolastico l’accesso ai buoni pasto, almeno nelle situazioni in cui l’orario di lavoro superi una certa soglia giornaliera.

Diciamolo, non è accettabile che i dipendenti pubblici abbiano diritti diversi a seconda del comparto di appartenenza. Anche chi lavora nella scuola dovrebbe poter usufruire dei buoni pasto, soprattutto per il personale ATA che svolge turni prolungati. I lavoratori giustamente esprimono il proprio disappunto. Molti collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, che svolgono turni fino e oltre le otto ore, si chiedono perché non abbiano diritto a un trattamento analogo a quello dei colleghi di altre amministrazioni.

Un problema di risorse o di volontà politica?

Uno degli ostacoli principali all’introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico è la copertura finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sempre sostenuto che garantire i ticket a tutto il personale comporterebbe un costo troppo elevato per le casse dello Stato.

Tuttavia, la questione è soprattutto politica secondo me, perché senza la volontà politica vera i buoni pasto per ATA e Docenti non vedrà mai la luce.

Niente buono pasto ma durante il servizio ho diritto al pasto?

Secondo quanto riportato dall’Aran, il comparto scuola in Italia non ha diritto ai buoni pasto. Tuttavia, l’amministrazione può riconoscere ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, ai sensi dell’art.45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

In merito al personale della scuola, l’Aran ha chiarito che i collaboratori scolastici in servizio hanno diritto al pasto in mensa, precisando che “il servizio mensa costituisce un servizio essenziale per il funzionamento della scuola e, pertanto, il personale addetto alla sua gestione ha diritto al pasto in mensa

La nota Aran ammette il diritto alla mensa per i collaboratori scolastici che forniscono servizio mensa è l’orientamento n. CIRS64 del 24 febbraio 2021.

In questo orientamento, l’Aran chiarisce che tra i compiti dei collaboratori scolastici vi rientra, oltre all’ordinaria attività di vigilanza, anche l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche.

Questo è previsto nella tabella A area A del CCNL del 29.11.2007, che indica che il personale ATA sia “addetto ai servizi generali della scuola con compiti di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche

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