Maggiore flessibilità e nuove tutele. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il personale della scuola, sia ATA che docente, ha diritto ai permessi previsti dalla Legge 104/1992 per l’assistenza ai familiari con disabilità grave. Con il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca e le precisazioni dell’ARAN, sono state introdotte modalità più flessibili di fruizione, ma con alcune differenze tra il personale ATA e i docenti. Scopriamo le nuove regole, i requisiti e le procedure di richiesta.

Il quadro normativo dei permessi 104

La Legge 104/1992 tutela le persone con disabilità e i loro familiari, prevedendo la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese per assistere un familiare con disabilità grave certificata (articolo 3, comma 3).

Questi permessi sono riconosciuti sia al personale ATA che ai docenti, ma con modalità di fruizione diverse:

  • Il personale ATA può usufruire dei permessi sia a giorni che a ore, con un massimo di 18 ore mensili.
  • I docenti, invece, possono fruire dei permessi solo a giorni interi.

Questa differenza dipende dalle esigenze organizzative delle scuole, dove per i docenti è più complesso garantire la continuità didattica in caso di assenze di poche ore. Le disposizioni contrattuali in materia sono state confermate dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 , con ulteriori chiarimenti forniti dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nell’orientamento CIRS122.

Due modalità di fruizione per il personale ATA

1. Permessi giornalieri

  • Il lavoratore si assenta per un’intera giornata.
  • Ogni giornata sottrae un giorno intero dai tre giorni mensili previsti dalla Legge 104, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro giornaliero.

2. Permessi orari

  • Il lavoratore può assentarsi per un numero limitato di ore al giorno.
  • Il limite massimo è di 18 ore mensili.
  • La normativa stabilisce una media di 6 ore per ogni giornata di permesso intero, per uniformare il conteggio tra i lavoratori con orari diversi.

Fruizione mista: combinare permessi giornalieri e orari (solo per il personale ATA)

Il CCNL ha introdotto la possibilità aggiuntiva per il personale ATA: combinare permessi giornalieri e orari all’interno dello stesso mese.

  • Se un lavoratore utilizza una giornata intera di permesso, vengono scalate 6 ore dal monte delle 18 ore disponibili.
  • Questo permette di alternare giorni interi di assenza con permessi di poche ore, a seconda delle necessità.

I docenti, invece, non possono usufruire di questa flessibilità e devono prendere i permessi solo in giornate intere.

Questa doppia modalità permette al personale ATA di conciliare meglio lavoro e assistenza familiare, senza necessariamente dover prendere un’intera giornata di permesso.

Regole per i docenti: solo permessi giornalieri

Per i docenti, invece, la normativa non prevede la fruizione dei permessi su base oraria. Questo significa che:

  • I tre giorni mensili di permesso devono essere utilizzati interamente.
  • Non è possibile suddividere un giorno in ore.
  • La fruizione deve avvenire in giorni non necessariamente consecutivi

Questa limitazione è legata alle esigenze della didattica: la gestione dei permessi orari per i docenti creerebbe difficoltà organizzative e problemi di continuità nelle attività di insegnamento.

Come richiedere i permessi: tempistiche e procedure

  • Programmazione mensile: sia per i docenti che per il personale ATA, è richiesto una programmazione per consentire un’adeguata organizzazione del servizio.
  • Situazioni di emergenza: in caso di necessità improvvisa, però il permesso può essere richiesto anche con un preavviso minimo.
  • Procedura amministrativa: il dipendente dovrà presentare domanda formale alla segreteria scolastica, specificando la tipologia di permesso scelto. Non è richiesta documentazione attestante la giustificazione dell’assenza.

Permessi 104 e conseguenze amministrative

I permessi previsti dalla Legge 104/1992 sono:

  • Retribuiti integralmente, senza decurtazioni.
  • Coperti da contribuzione previdenziale.
  • Validi ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Tuttavia, il loro utilizzo è soggetto a rigidi controlli per evitare abusi. L’uso improprio dei permessi può portare a:

  • Provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.
  • Sanzioni penali, in caso di false dichiarazioni o utilizzo per fini diversi dall’assistenza al familiare.
  • Obbligo di restituzione degli importi percepiti indebitamente.

Per evitare problemi, è fondamentale che il personale scolastico faccia un uso corretto e trasparente di questi permessi, garantendo che il loro scopo principale rimanga l’assistenza al familiare con disabilità.

Novità del Decreto Legislativo 105/2022: addio al referente unico

Una delle modifiche più importanti introdotte dal Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 è l’eliminazione della figura del referente unico, ovvero la persona che in passato doveva essere l’unica ad assistere il familiare disabile. Ora, più familiari possono usufruire dei permessi per lo stesso parente, purché il totale complessivo non superi i tre giorni mensili previsti dalla Legge 104. Questa novità consente una migliore distribuzione del carico assistenziale tra più familiari e offre maggiore flessibilità, senza obbligare un’unica persona a farsi interamente carico dell’assistenza.

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